Art. 2.
(Amnistia condizionata).

      1. L'amnistia è concessa a condizione che il condannato non commetta, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo.
      2. In ogni stato e grado del processo il giudice, qualora il reato per il quale si procede rientri tra quelli previsti dall'articolo 1, sospende, anche d'ufficio, il procedimento per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale periodo, il giudice, qualora sussistono le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, provvede ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale; nel caso contrario, revoca il provvedimento di sospensione. Durante la sospensione disposta ai sensi del presente comma è sospeso il decorso dei termini di prescrizione.